Facciamo parte di un gregge che vive ignorando il domani?
corriamo persino se il branco ci porta al macello?
Art. 36, comma 2 punto 1 oggi in vigore:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
La parte sottolineata è stata aggiunta dalla V’ e VI’ commissione della Camera durante la fase di conversione in legge del decreto legge n° 211 del 6 dicembre 2011. La parte aggiunta fa parte dell’accordo raggiunto dal Governo il 10 dicembre 2012 quando ha valutato di inserire all’art. 34 l’esclusione del settore taxi dalla abrogazione delle restrizioni e contestualmente, utilizzando il metodo dei due forni, ha però con un emendamento recante lo stesso numero, inserito quella frase.
Gli emendamenti in discussione propongono di cassare la parte. Giustamente si dice e ci mancherebbe.
L’utilità di tale impostazione va però valutata alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2009/12/CE che si allega e che per i punti di contatto con il settore taxi viene evidenziata in giallo.
Possiamo esimerci da pensare che tutto finisce qui, nel nostro orticello, oppure dobbiamo abituarci ad allargare il tema del nostro confronto interno.
Come si pensa ad esempio ad ovviare alle previsioni dell’art. 10 punto 2 o dell’art. 11 punto 1 della direttiva in allegato?